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Ordinanza — n. 20441/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as argument on mitigating circumstance is merely repetitive of already rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20441/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Adrian Gabriel Cristea inadmissible regarding his conviction for theft and false testimony. The sole ground of appeal contested the denial of a specific mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court ruled this argument was merely a reproduction of previously rejected criticisms and offered no new legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 360 n. 1 lett. a cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the lower court without presenting new legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive argument mitigating circumstance theft conviction false testimony Cassazione Roma procedural dismissal credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
(capo 2); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 360 n. 1 lett. a cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTEA ADRIAN GABRIEL nato il 27/05/1977 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cristea Adrian Gabriel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. (capi 1 e 3) e 495 cod. pen. (capo 2); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. peri., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/