Ordinanza — n. 20438/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOPEZ FRANCO VINCENZO nato a BARI il 05/03/1985 LOPEZ MARCO nato a BARI il 19/03/1986 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI; Rilevato che, con separati ma identici atti a firma del comune difensore, Lopez Franco Vincenzo e Lopez Marco ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, in parziale riforma alla sentenza di primo grado, ha confermato la condanna dei predetti imputati per i delitti di cui agli artt. 110 e 612, comma secondo, cod. pen. (capo A) e artt. 110, 582. -585 cod. pen. (capo B); mentre ha dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni di cui ai capi C) e D), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20438/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo dei ricorsi, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. terza pagina della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOPEZ FRANCO VINCENZO nato a BARI il 05/03/1985 LOPEZ MARCO nato a BARI il 19/03/1986 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI; Rilevato che, con separati ma identici atti a firma del comune difensore, Lopez Franco Vincenzo e Lopez Marco ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, in parziale riforma alla sentenza di primo grado, ha confermato la condanna dei predetti imputati per i delitti di cui agli artt. 110 e 612, comma secondo, cod. pen. (capo A) e artt. 110, 582. -585 cod. pen. (capo B); mentre ha dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni di cui ai capi C) e D), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Considerato che l'unico motivo dei ricorsi, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. terza pagina della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il