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Ordinanza — n. 20436/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for alleging improper motivation and evidence misinterpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment contained incorrect reasoning and misinterpreted the evidence regarding the theft in the residence. The court rejected these claims, finding the appeal merely sought a re-evaluation of the sources without substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based solely on a request for a re-evaluation of the evidence or a reinterpretation of the sources without challenging the substantive correctness of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility misinterpretation of evidence improper motivation theft in residence court costs and fine imputazione di furto violazione di domicilio luogo del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELKI DAVIDE nato a TEMPIO PAUSANIA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mekki Davide ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente e il travisamento della prova, è finalizzato a prefigurare ura rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0