Cassation court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances outweigh aggravating ones in theft case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Igor Soddu's appeal against his conviction for aggravated theft inadmissible. Soddu argued that generic mitigating circumstances should prevail over aggravating factors under Article 69 of the Penal Code, but the Court found this reasoning insufficient for cassation review. The court ruled that the lower court's discretionary comparison was not arbitrary and was adequately motivated, thus falling outside the scope of appellate scrutiny.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; The appeal challenging the balance between mitigating and aggravating circumstances is inadmissible if the lower court's discretionary evaluation is not arbitrary, illogical, or lacking sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODDU IGOR nato a ROMA il 29/11/1977 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Soddu Igor ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso