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Ordinanza — n. 20433/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fraud conviction for mere factual complaints and irrelevant reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20433/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Amato Agostino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding responsibility, but the court found his arguments were merely factual complaints and irrelevant to the established facts of unauthorized withdrawals. Consequently, the conviction for fraudulent bankruptcy was upheld while the prescription defense was maintained.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of factual complaints, reproduces already rejected criticisms, or advances considerations irrelevant to the attributed conduct and the decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal fraudulent bankruptcy violation of law factual complaints procedural costs Corte di Cassazione prescription defense bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO AGOSTINO nato a NAPOLI il 02/04/1967 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Amato Agostino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A), mentre ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice documentale (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge r vizio di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile in quanto: - si risolve in mere doglianze di fatto; - è riproduttivo di profili di censura già disattesi; - svolge considerazioni non pertinenti rispetto alla condotta ascritta e alle ragioni della decisione: risulta documentalmente che l'imputato, nel corso degli anni, ha effettuato consistenti prelievi dai conti correnti della società, senza titolo e senza che fosse fornita alcuna giustificazione (pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso