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Ordinanza — n. 20432/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against fraud bankruptcy convictions due to generic lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20432/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Massa and Villani inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged their convictions for fraudulent bankruptcy, arguing a defect in the lower court's reasoning regarding their liability. The court rejected this claim because the appeal's sole ground was a generic assertion of insufficient motivation without specific arguments addressing the actual reasoning provided in the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 364, c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the alleged defect consists merely in abstract propositions lacking specific reference to the actual argumentative basis of the conviction.

Parole chiave

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defect of motivation generic appeal grounds fraudulent bankruptcy inadmissible appeal specific reasoning requirement bancarotta fraudolenta lotta contro la frode abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 216, u.c. legge fall.
222 del 2018, ha ridotto la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. legge fall.;
Corte costituzionale n. 222 del 2018
Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 364, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSA MARIA MADDALENA ROSARIA nato a MARIANO COMENSE il 20/02/1970 VILLANI ANGELO nato a NOCERA INFERIORE il 28/06/1968 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Massa Maria Maddalena Rosaria e Villani Angelo ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha ridotto la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. legge fall.;

Considerato che l'unico motivo dei ricorsi, che denuncia vizio di motivazione in punto di responsabilità degli imputati, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0