Cassation court dismisses appeals against fraud bankruptcy convictions due to generic lack of specific reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Massa and Villani inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged their convictions for fraudulent bankruptcy, arguing a defect in the lower court's reasoning regarding their liability. The court rejected this claim because the appeal's sole ground was a generic assertion of insufficient motivation without specific arguments addressing the actual reasoning provided in the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 364, c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the alleged defect consists merely in abstract propositions lacking specific reference to the actual argumentative basis of the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSA MARIA MADDALENA ROSARIA nato a MARIANO COMENSE il 20/02/1970 VILLANI ANGELO nato a NOCERA INFERIORE il 28/06/1968 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Massa Maria Maddalena Rosaria e Villani Angelo ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha ridotto la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. legge fall.;
Considerato che l'unico motivo dei ricorsi, che denuncia vizio di motivazione in punto di responsabilità degli imputati, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0