Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for insufficient grounds regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for specific mitigating circumstances under Articles 62-bis and 62(4) of the Penal Code, but the appellate court had already addressed these points with sufficient reasoning. The Supreme Court ruled that the lower court's decision met the required standard of motivation, rendering the appeal's complaints merely repetitive and without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 62 n.4 cod. pen.: An appeal challenging a denial of mitigating circumstances is inadmissible if the court of first instance provides a congruent reference to the decisive elements considered, as the law does not require an exhaustive analysis of every possible ground.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO VINCENZO nato a ACERRA il 21/05/1986 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato brio Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello dell'Aquila ne ha confermato la condanna per il delitto ex artt. 81, 110, 640 e 455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile poiché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici la cui essenza non viene colta dal ricorrente (l'attenuante non viene negata perché ritenuta inapplicabile in astratto, ma perché insussistente nel caso concreto tenuto conto che si è trattato di 22 banconote da 20 euro ciascuna, pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis