Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio De Filippis inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. De Filippis challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 612 and 339 of the Penal Code, arguing a defect in the court's reasoning. The court rejected this claim because the sole ground of appeal consisted of mere factual complaints rather than a legitimate legal objection, which is prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints or attempts to re-evaluate evidence without raising a legitimate legal objection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FILIPPIS ANTONIO nato a TERMOLI il 03/03/1982 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato De Filippis Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello dell'Aquila ne ha confermato la condanna per i reati ex art. 612, comma 2, in relazione all'art. 339, cod. pen. (capo A) e art. 4, comma 2, L. n. 110/1975 (capo B); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08