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Ordinanza — n. 20429/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20429/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20429/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SAMANTHA nato a VASTO il 28/07/1990 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Bevilacqua Samantha ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'impugnazione proposta dalla predetta imputata avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano di condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia "la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen." è inammissibile sotto vari concorrenti profili: - l'art. 606, comma 1, lett.

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Ordinanza — n. 20429/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, lett. b), cod. proc. pen." è inammissibile sotto vari concorrenti profili: - l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa tentato furto lotta contro la frode licenziamento per furto azione di contestazione atti impugnabili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SAMANTHA nato a VASTO il 28/07/1990 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Bevilacqua Samantha ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'impugnazione proposta dalla predetta imputata avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano di condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia "la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen." è inammissibile sotto vari concorrenti profili: - l'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. riguarda inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale sostanziale, quindi un vizio non pertinente al caso in rassegna deciso su un piano esclusivamente processuale; - la censura, come sviluppata, è comunque manifestamente infondata, atteso che l'unico motivo di appello, risolto in sette righe, era affetto da genericità, come rilevato dalla Corte di appello, in quanto si esauriva in meri assunti privi di confronto critico con gli argomenti posti a base della affermazione di responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso