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Ordinanza — n. 20428/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20428/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20428/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTELLI LUCIANO nato a PONTEDERA il 23/08/1950 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bertelli Luciano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il tentato furto di un'autovettura (capo 1), mentre lo ha prosciolto dal reato di furto relativo a un'altra vettura (capo 2) per difetto di querela; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché dal tenore complessivo della motivazione (che fa riferimento ai gravi e numerosi precedenti penali dell'imputato - cfr. pag. 3), si evince chiaramente che la Corte di appello, correttamente, ha ritenuto ostativo ex art. 131-bis comma 1, cod. pen., il carattere abituale del comportamento che, a mente del comma 4 dell'articolo citato, ricorre quando l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (sul casellario giudiziale sono annotate plurime condanne per furto, estorsione, ricettazione);

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 20428/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché dal tenore complessivo della motivazione (che fa riferimento ai gravi e numerosi precedenti penali dell'imputato - cfr. pag. 3), si evince chiaramente che la Corte di appello, correttamente, ha ritenuto ostativo ex art. 131-bis comma 1, cod. pen., il carattere abituale del comportamento che, a mente del comma 4 dell'articolo citato, ricorre quando l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (sul casellario giudiziale sono annotate plurime condanne per furto, estorsione, ricettazione);

Parole chiave

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furto di lieve entità tentato furto altri reati infrazione privilegiata luogo del reato assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTELLI LUCIANO nato a PONTEDERA il 23/08/1950 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bertelli Luciano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il tentato furto di un'autovettura (capo 1), mentre lo ha prosciolto dal reato di furto relativo a un'altra vettura (capo 2) per difetto di querela; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché dal tenore complessivo della motivazione (che fa riferimento ai gravi e numerosi precedenti penali dell'imputato - cfr. pag. 3), si evince chiaramente che la Corte di appello, correttamente, ha ritenuto ostativo ex art. 131-bis comma 1, cod. pen., il carattere abituale del comportamento che, a mente del comma 4 dell'articolo citato, ricorre quando l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (sul casellario giudiziale sono annotate plurime condanne per furto, estorsione, ricettazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i