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Ordinanza — n. 20427/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and lacks specific argumentative references to statutory violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20427/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Merko Ilir inadmissible due to its generic nature. The appellant argued violations of articles 192 and 530 of the Code of Criminal Procedure, but the court found these claims to be mere abstract propositions lacking concrete argumentative support. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 2; Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal alleging violation of these provisions is inadmissible if it consists solely of abstract propositions without specific argumentative references to the factual basis of the conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of argumentation Code of Criminal Procedure abstract propositions procedural dismissal statutory violation tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERKO ILIR nato il 08/02/1973 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Merko Ilir ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. peri., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/