Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney and vague grounds for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The primary procedural defect was the failure to submit the special power of attorney required under Article 581, paragraph 1-quater of the Code of Criminal Procedure, given the second-instance proceedings were conducted in absentia. Additionally, the first substantive ground alleging a lack of reasoning was rejected as too abstract and lacking concrete connection to the lower court's decision, while the second ground regarding the lack of a formal complaint was found unfounded due to the victim's oral complaint record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; The special power of attorney for a cassation appeal must be deposited if the second-instance judgment was rendered in the absence of the accused, and appeals must be dismissed if the grounds are indeterminate and lack specific connection to the contested decision.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO ANDREA nato a MARSALA il 22/07/1977 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con sentenza in data 13 settembre 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a SORRENTINO ANDREA per il reato di cui all'art.624 cod. pen. (fatto commesso in Marsala il 18 luglio 2019); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- premesso che il ricorso è in ogni caso inammissibile posto che non è stata allegata al ricorso la procura speciale ex art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen., che sarebbe stata necessaria essendosi svolto il giudizio di primo grado in assenza dell'imputato e il giudizio di secondo grado nelle forme della trattazione cartolare ex art. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020, tanto in ossequio al principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891;
Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342); - che, in ogni caso, il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia il difetto di procedibilità del reato per l'assenza di formale querela, è manifestamente infondato, posto che, la persona offesa ha ritualmente sporto querela per il furto subito, come si evince dal 'Verbale di querela orale" del 18 luglio 2019 nel quale ella affermava di volere sporgere formale denuncia/querela nei confronti dei responsabili del reato, chiedendone la punizione; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.