Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20422/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of special power of attorney and generic grounds regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20422/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the absence of a special power of attorney required by law. The appellant, who was absent from the trial, argued against the denial of mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this generic argument, noting that the lower court had sufficiently addressed the appellant's criminal history and dangerousness in its detailed reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: A cassation appeal by an absent defendant is inadmissible without a special power of attorney, and generic complaints regarding the denial of mitigating circumstances are rejected if the lower court provided sufficient reasoning on aggravating factors.

Parole chiave

Generato dall'IA
special power of attorney absent defendant mitigating circumstances cassation inadmissibility criminal history penal code procedural requirement difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
- che il ricorso è in ogni caso inammissibile posto che il ricorso non è corredato da procura speciale di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
285342); - che, comunque, il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
pen., aggravato ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Viadana il 9 maggio 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un solo motivo;
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori (Sez.
art. 62-bis cod. pen
285342); - che, comunque, il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023
150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep.
Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023
Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJI MOHAMED nato il 26/08/1988 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia, procedendo in assenza dell'imputato, ha confermato la condanna inflitta a NAJI MOHAMED per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 5 cod. pen., aggravato ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Viadana il 9 maggio 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è in ogni caso inammissibile posto che il ricorso non è corredato da procura speciale di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come pure sarebbe stato necessario essendo il ricorrente rimasto assente nel giudizio di merito, considerato che questa Corte ha affermato che, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891;

Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342); - che, comunque, il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è generico per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata che ha dato conto dell'esistenza di ben cinque precedenti specifici gravanti sull'imputato e della sua maggiore pericolosità espressa dall'attività predatoria realizzata, ed è, comunque, manifestamente infondato avuto riguardo al pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pagg. 8 - 9 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così