Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of standing to challenge appeal judgments on motivation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacks standing to challenge an appellate judgment based on defects in reasoning. The appellant argued that the Second Instance Court, acting as an appellate judge over a Peace Court verdict, committed a violation of argumentation rules regarding evidence. The Court ruled that appeals against such Peace Court judgments cannot be filed on the ground of flawed motivation, as explicitly prohibited by specific procedural statutes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 2-bis c.p.p.; D.Lgs. 274/2000, art. 39-bis: Appeals against judgments rendered by the Peace Court as appellate judges cannot be lodged on the ground of defects in the reasoning of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAFFARONI DOMENICO nato a TERAMO il 09/07/1957 avverso la sentenza del 12/10/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che CIAFFARONI DOMENICO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Teramo in data 12 ottobre 2023, che, decidendo in funzione di giudice di appello sulle sentenze del giudice di pace, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, anche agli effetti civili, per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. (fatto commesso in Teramo il 3 luglio 2017);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., vizio argomentativo da travisamento delle prove, eccepisce il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 m