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Ordinanza — n. 20416/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded violation of procedural law arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20416/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mani Hamza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued a violation of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, claiming the appellate court failed to address specific points from the first-instance judgment regarding the threat's impact on the victim's moral freedom. The court rejected this claim as the appeal was generic, repeating the same unsubstantiated arguments without engaging with the detailed reasoning provided by the lower courts on the concrete facts of the case.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, failing to specifically address the reasoning of the lower courts on the material facts and legal evaluation of the case.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal grounds Article 581 Code of Criminal Procedure manifestly unfounded arguments failure to address lower court reasoning motivazione inadeguata delle censure costituzionali minaccia non comprovata atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen.; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando la violazione dell'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen.; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando la violazione dell'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANI HAMZA nato il 14/01/1996 avverso l'ordinanza del 27/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di MANI HAMZA avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di Modena in data 25 settembre 2023 per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 e artt. 110 e 612 cpv. cod. pen.; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; - che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dal momento che continua a non confrontarsi né con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado (vedasi pag. 4, punto 4 della sentenza di primo grado, in cui il Tribunale aveva affermato che il giudizio di idoneità della condotta minatoria ad incidere sulla libertà morale della vittima dovesse avvenire ex ante, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto alla stregua di un criterio medio e unitamente alle conoscenze dell'agente, non rilevando l'effettiva realizzazione dell'evento intimidatorio, quello di minaccia essendo, appunto, reato di pericolo concreto e non di danno), né con quanto specificamente argomentato nell'ordinanza impugnata (segnatamente, laddove la Corte territoriale, alla pag. 2, ha sottolineato come l'imputato non avesse mosso alcuna effettiva critica alle ragioni di diritto poste a fondamento della decisione di primo grado ed alla valutazione di idoneità dell'azione dell'imputato ad intimorire una persona effettuata dal Tribunale, allegando unicamente un dato di fatto già esaminato da quel giudice); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso