Cassation appeal dismissed for generic grounds; claim lacks critical engagement with lower court's specific reasoning on identity document fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Giaminelli inadmissible due to the generic nature of his single ground of complaint. Giaminelli challenged the conviction for attempted fraud and identity document forgery but failed to critically engage with the specific reasoning provided by the Court of Appeal of Bologna regarding the defendant's liability. The court ruled that the appeal was manifestly unfounded because it did not address the established facts or the specific legal interpretation of the identity document's falsity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640, Art. 497-bis cod. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the ground of complaint is generic and lacks critical engagement with the specific reasoning of the lower court judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMINELLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 01/01/1971 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza pronunciata in data 22 settembre 2023, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a GIAMMINELLI FRANCESCO per i reati di cui agli artt. 56 e 640 (capo A) e 497-bis cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Bologna il 15 settembre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 640 e 497-bis cod. pen. contestando l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli, è generico per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata sul punto (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata), e, comunque, manifestamente infondato, avuto riguardo all'insegnamento impartito dalla giurisprudenza di questa Corte sia in tema di tentativo di truffa, come correttamente evocato, nella sentenza impugnata, sia in tema di falso in documento identificativo, secondo cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma 1 della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi