Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20414/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as sentencing discretion belongs to trial courts under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20414/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by La Placa Raimondo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentence for using a weapon, arguing it was inappropriate. The court rejected this because sentencing discretion is a matter for the trial judge, provided the decision is reasoned and not arbitrary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the appropriateness of a sentence imposed by the court of first instance, as sentencing discretion belongs to the trial judge unless the decision is arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion penal code provisions cassation inadmissibility weapon offense judicial review limits violazioni della legge sulle armi minaccia nel diritto penale oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 612 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PLACA RAIMONDO nato a ALESSANDRIA DELLA ROCCA il 25/01/1963 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di LA PLACA RAIMONDO per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. (fatto commesso facendo uso di un'arma in Bologna il 20 aprile 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto fosse connotato da peculiare gravità in ragione dell'efficacia intimidatrice del mostrare un'arma che al momento del fatto non appariva essere un giocattolo); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8