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Ordinanza — n. 20413/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper complaint regarding trial court's reasoning under Art. 192 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20413/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Iattarelli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his conviction for multiple crimes, arguing a violation of Article 192 of the Code of Criminal Procedure regarding the court's reasoning. The court rejected this claim as manifestly unfounded, citing established precedent that such complaints are inadmissible in cassation unless they allege specific, decisive, and unexpected misinterpretations of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: Complaints alleging violations of Article 192 of the Code of Criminal Procedure regarding the reasoning of the trial court are inadmissible in cassation proceedings, as they merely request a precluded re-evaluation of evidence without alleging specific, decisive, and unexpected misinterpretations.

Parole chiave

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inadmissibility of cassation appeal Article 192 Code of Criminal Procedure omission of reasoning in judgment re-evaluation of evidence in appeal manifestly unfounded complaint specific decisive misinterpretation court costs and fine luogo del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
- che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti ascrittigli, è affidato a doglianze manifestamente infondate, posto che S.U.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 624-bis cod. pen
2 e 7 e art. 624-bis cod. pen., aggravati dalla recidiva reiterata e specifica (fatti commessi in Cercola il 22 marzo 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
art. 192 cod. proc. pen
- che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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S.U. Filardo, sentenza n. 29541 del 16/07/2020
e il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti ascrittigli, è affidato a doglianze manifestamente infondate, posto che S.U. Filardo, sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IATTARELLI GIOVANNI nato a NAPOLI il 12/07/1959 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a IATTARELLI GIOVANNI per i delitti di cui agli artt. 110, 81 cpv., 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 e art. 624-bis cod. pen., aggravati dalla recidiva reiterata e specifica (fatti commessi in Cercola il 22 marzo 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti ascrittigli, è affidato a doglianze manifestamente infondate, posto che S.U. Filardo, sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, hanno affermato che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha specificatamente indicato le risultanze probatorie dimostrative della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, in particolare i filmati di videosorveglianza e il sequestro dei beni asportati dall'abitazione dell'atto predatorio presso l'abitazione dell'imputato odierno ricorrente), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.