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Ordinanza — n. 20412/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising non-allowed generic mitigating circumstances issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20412/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing the lower court failed to provide sufficient reasoning. The court rejected this claim, noting that the appellate judgment already adequately referenced the gravity of the crimes and the defendant's high criminal capacity as decisive factors for denying leniency.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The Court of Cassation cannot examine whether the lower court provided sufficient reasoning for denying generic mitigating circumstances, as the appellate judgment's reference to the gravity of the facts and the defendant's high criminal capacity is legally sufficient.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances admissibility of cassation appeal sufficient reasoning standard high criminal capacity gravity of the facts denial of leniency procedural inadmissibility uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
3, punto 6, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato l'esclusione delle circostanze ex art. 62 -bis cod.
art. 489 cod. pen
(fatto commesso in Bologna il 26 aprile 2017) e art. 489 cod. pen.
art. 62 -bis cod. pen
3, punto 6, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato l'esclusione delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAN ALIN DRAGOS nato il 04/10/1980 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di STAN ALIN DRAGOS per i reati di cui agli artt. 81, 495 e 497 -bis, commi 1 e 2, cod. pen. (fatto commesso in Bologna il 26 aprile 2017) e art. 489 cod. pen. (fatto commesso in Bologna il 24 aprile 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 3, punto 6, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato l'esclusione delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. al lume della gravità dei fatti commessi e dell'elevata capacità a delinquere dall'imputato dimostrata, in quanto tra l'altro raggiunto da un MAE e macchiatosi del delitto di evasione); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso