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Ordinanza — n. 20411/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding age assessment under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20411/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated criminal procedure rules concerning the age of the defendant, claiming insufficient evidence of minority. The court rejected this claim as generic and unsupported, citing established precedent that radiographic wrist exams are valid for age determination when identity documents are unreliable or non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the complaint regarding age assessment is generic and lacks factual support, as radiographic examination of the wrist constitutes a valid tool for determining age in criminal proceedings when identity documents are ineffective.

Parole chiave

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criminal procedure code age assessment radiographic examination inadmissible appeal minority presumption wrist bone scan procedural violation falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
- che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 192 cod.
art. 495 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a SALHI LOUAI per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
- che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 8908 del 05/11/2021
Sez. 5, n. 9493 del 19/10/2005
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALHI LOUAI nato il 13/11/2001 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a SALHI LOUAI per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Bologna l'8 novembre 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'età dell'imputato, è generico e manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di legittimità insegna che «In tema di accertamento dell'età di un soggetto, costituisce strumento idoneo l'esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva, ancorché diversamente indichino documenti di identità dei quali non si conosca l'efficacia identificativa e fidefacente.» (Sez. 5, n. 8908 del 05/11/2021, Rv. 282822), e che «In tema di processo penale minorile, la presunzione sulla minore età di cui all'art. 8, comma secondo, d.P.R. n. 448 del 1988 - per il quale, qualora anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto - non opera nel caso in cui a fronte delle risultanze dell'esame radiografico osseo che abbia fornito un quadro radiologico compatibile con una età di quindici anni e, quindi, con quella di soggetto imputabile, la difesa abbia prodotto documenti privi di fotografie, in parte illeggibili e, comunque, non attribuibili con certezza all'indagato» (Sez. 5, n. 9493 del 19/10/2005, Rv. 233883), di modo che, nel caso di specie, le deduzioni articolate in ricorso sono generiche, perché, a fronte delle risultanze dell'accertamento auxologico, la difesa, sia nell'atto di appello che nel ricorso per cassazione, si è limitata ad allegare elementi privi di decisività e meramente valutativi, sguarniti di qualsivoglia supporto documentale atto a comprovarne la verisimiglianza (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d