Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls to trial courts under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Diaw Saregna inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentencing for crimes under Articles 56, 624, and 625 of the Penal Code, arguing against the specific penalty gradation. The court rejected this claim because sentencing discretion belongs to the trial judge, who must act within the principles of Articles 132 and 133 of the Penal Code without arbitrary deviation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Sentencing gradulation remains within the discretion of the trial court, making cassation appeals challenging the congruity of the penalty inadmissible unless the determination results from mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAW SAREGNA CUI 041W66H nato il 12/02/1993 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a DIAW SAREGNA per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Genova il 2 marzo 2021); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Diaw Saregna è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre ad essere generico in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso