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Ordinanza — n. 20407/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false identity to police, citing procedural and substantive errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20407/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for non-prosecution and procedural violations regarding the suspension of proceedings request, but the court found the request untimely and the legal characterization of the false identity claim correct. The decision rests on the conclusion that the lower court properly evaluated the habitual nature of the conduct and the specific elements required for the crime of false identity.

Regesto Legislator

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Art. 173, 175 c.p.p.; Art. 495 c.p. The request for suspension of proceedings must be filed within strict statutory deadlines, and false identity provided to police without other identification documents constitutes the crime of false identity under Art. 495 c.p. when it serves to guarantee the officer's personal qualities.

Parole chiave

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false identity crime suspension of proceedings non-prosecution request procedural admissibility habitual offender status inganno sull'identità false dichiarazioni senza giuramento denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 173 c.p.p.
Art. 175 c.p.p.
Art. 168-bis c.p.p.
pen., è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale dichiarava di non poter accogliere l'istanza di remissione in termini ai fini della presentazione della richiesta ex art. 168- bis cod.
Art. 90 D.Lgs. 150/2022
in quanto non proposta nei termini di legge: infatti, estesa dall'art. 90, comma 2, D.Lgs.
Art. 495 c.p.
- che ROMANO ANTONIO ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 30 maggio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 495 cod.
Art. 496 c.p.
3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 496 cod.
Art. 131-bis c.p.
(fatto commesso in Parma il 24 ottobre 2016); - che in data 22 aprile 2024 il difensore del ricorrente, Avvocato Henrich Stove, ha depositato memoria con la quale, in particolare, ha meglio lumeggiato il motivo di ricorso in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 133 c.p.
art. 495 cod. pen
- che ROMANO ANTONIO ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 30 maggio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
(fatto commesso in Parma il 24 ottobre 2016); - che in data 22 aprile 2024 il difensore del ricorrente, Avvocato Henrich Stove, ha depositato memoria con la quale, in particolare, ha meglio lumeggiato il motivo di ricorso in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014
(Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep.
Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019
Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANTONIO nato a ATRIPALDA il 02/06/1960 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che ROMANO ANTONIO ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 30 maggio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Parma il 24 ottobre 2016); - che in data 22 aprile 2024 il difensore del ricorrente, Avvocato Henrich Stove, ha depositato memoria con la quale, in particolare, ha meglio lumeggiato il motivo di ricorso in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; - che in data 22 aprile 2024 è stata depositata memoria nell'interesse del ricorrente a firma del suo difensore,

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 173 e 175 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale dichiarava di non poter accogliere l'istanza di remissione in termini ai fini della presentazione della richiesta ex art. 168- bis cod. pen. in quanto non proposta nei termini di legge: infatti, estesa dall'art. 90, comma 2, D.Lgs. 150/2022 la possibilità di richiedere il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova ai procedimenti già pendenti, anche in appello, la norma richiamata prevedeva, al contempo, che la relativa richiesta dovesse essere formulata, corredata dalla necessaria documentazione, alla prima udienza utile dopo il 30 dicembre 2023, data di entrata in vigore della Riforma Cartabia, e, comunque, entro 45 giorni da tale data, di modo che, poiché nel caso di specie la richiesta in parola, che andava presentata entro il 13 febbraio 2023, veniva formulata soltanto in data 9 maggio 2023, con motivi aggiunti, la stessa era certamente intempestiva (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 496 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto secondo cui integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai Carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 262658;

Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Rv. 277839) (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che contesta il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha valorizzato oltre al dato della gravità della condotta, l'abitualità del comportamento dell'imputato, incline a violare le norme del codice della strada e ad usare l'inganno (come desumibile dai precedenti per omicidio colposo e per truffa) (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa d