Ordinanza — n. 20405/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTEA GHEORGHE nato il 27/10/1997 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a BOTEA GHEORGHE per il delitto di cui agli artt. 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Cesenatico il 21 marzo 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20405/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Cesenatico il 21 marzo 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTEA GHEORGHE nato il 27/10/1997 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a BOTEA GHEORGHE per il delitto di cui agli artt. 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Cesenatico il 21 marzo 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che emergessero elementi idonei a giustificare il beneficio richiesto, connotandosi la condotta dell'imputato per apprezzabile disvalore ed allarme sociale - avuto riguardo alle modalità esecutive e al valore della merce sottratta - e caratterizzandosi la personalità del soggetto agente per spregiudicatezza, come dimostrata nell'occasione in disamina e come desumibile dai plurimi e recentissimi precedenti penali da lui annoverati); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso