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Ordinanza — n. 20404/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20404/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20404/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACI ROBERTO nato a CESENA il 30/10/1967 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di PACI ROBERTO per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 56, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Rimini il 20 agosto 2012) e artt. 624, 625, comma 1, nn. 4 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Rimini il 20 agosto 2012), aggravati ex art. 99, comma 4 cod. pen., applicando all'imputato la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Regesto Legislator

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art. 99, comma 4 cod. pen; Ordinanza — n. 20404/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv., 56, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Rimini il 20 agosto 2012) e artt. 624, 625, comma 1, nn. 4 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Rimini il 20 agosto 2012), aggravati ex art. 99, comma 4 cod. pen., applicando all'imputato la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Parole chiave

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rapina qualificata risarcimento per atto illecito pericolo di reiterazione licenziamento per furto reati penali gravi attività criminosa

Disposizioni normative citate

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art. 99, comma 4 cod. pen
(fatto commesso in Rimini il 20 agosto 2012), aggravati ex art. 99, comma 4 cod. pen., applicando all'imputato la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACI ROBERTO nato a CESENA il 30/10/1967 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di PACI ROBERTO per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 56, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Rimini il 20 agosto 2012) e artt. 624, 625, comma 1, nn. 4 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Rimini il 20 agosto 2012), aggravati ex art. 99, comma 4 cod. pen., applicando all'imputato la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i motivi di ricorso, che denunciano vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata e ritenuta recidiva ed alla determinazione della pena, non sono consentiti in questa sede in quanto inediti, posto che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello nonché dall'atto di appello in data 18 aprile 2014 e dai motivi aggiunti di appello in data 11 novembre 2022, non risulta che il deducente avesse formulato specifiche doglianze al riguardo, essendosi limitato a formulare censure in punto di dichiarazione di delinquenza abituale, di modo che, trattandosi di questioni che involgono profili di merito, non possono essere dedotte per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso