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Ordinanza — n. 20398/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to missing private prosecution filing deadline for energy theft charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20398/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the private prosecution was not filed within the statutory deadline. Although the lower court partially reformated the conviction for electricity theft, the appellant failed to submit the required complaint by March 30, 2023. The court ruled that the procedural defect rendered the appeal invalid regardless of the substantive legal arguments regarding the aggravating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 85 d.lgs. 150/2022; Art. 517 c.p.p.: A private prosecution for electricity theft must be filed within the specific statutory period; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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private prosecution deadline electricity theft charge procedural inadmissibility energy utility theft statutory filing period aggravamento della pena truffa aggravata altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 85 d.lgs. 150/2022
pen., in data 10 febbraio 2023, non era ancora spirato il termine per presentare querela ex art. 85 d.lgs.
Art. 517 c.p.p.
3, punto 4.1, della sentenza impugnata); peraltro, al momento della contestazione suppletiva ex art. 517 cod.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
- che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n.
art. 517 cod. proc. pen
3, punto 4.1, della sentenza impugnata); peraltro, al momento della contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen., in data 10 febbraio 2023, non era ancora spirato il termine per presentare querela ex art.
art. 85 d.lgs. 150/2022
pen., in data 10 febbraio 2023, non era ancora spirato il termine per presentare querela ex art. 85 d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023
Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATARO NICOLETTA nato a MESSINA il 03/01/1984 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che SPATARO NICOLETTA ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 11 dicembre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., rideterminando la pena inflittale (fatto commesso in Messina 11 13 ottobre 2022);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., in tema di riconoscimento dell'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio o a pubblica utilità (nel caso di specie l'energia elettrica sottratta alla rete di distribuzione mediante allaccio abusivo ad essa tramite manomissione del contatore condominiale), è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta.» (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422), e che < <In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Rv. 282543), come nel caso che occupa (vedasi pag. 3, punto 4.1, della sentenza impugnata); peraltro, al momento della contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen., in data 10 febbraio 2023, non era ancora spirato il termine per presentare querela ex art. 85 d.lgs. 150/2022 (fissato al 30 marzo 2023); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de