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Ordinanza — n. 20391/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on attempted theft, citing established sentencing principles and inadmissible penalty grading review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20391/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Vasile Ceauescu inadmissible regarding his conviction for attempted theft. The court rejected the first ground as unfounded, noting that lower courts correctly applied the 'ex ante' prognosis for assessing property damage value and the requirement for negligible economic prejudice. The second ground was dismissed because reviewing the specific sentencing discretion falls outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 62 n.4 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Supreme Court reviews only legal errors, not factual assessments of damage value or sentencing discretion, which remain within the lower court's authority provided the reasoning is logical and motivated.

Parole chiave

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attempted theft mitigating circumstance property damage value sentencing discretion cassation inadmissibility ex ante prognosis negligible prejudice tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n.4 cod. pen.
- che il primo motivo, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n.4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv.
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEAUSESCU VASILE nato il 15/12/1952 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a CEAUSESCU VASILE per il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Giussano il 26 marzo 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n.4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato» (Sez. 5 , n. 47144 del 29/11/2022, Rv. 283980;

Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528), dovendosi, oltretutto, tener conto che «La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615;

Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241): principi, questi, cui i giudici di merito si sono fedelmente attenuti nella decisione adottata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il valore della merce sottratta non potesse considerarsi irrisorio e che non rilevasse la dimensione dell'esercizio commerciale o la circostanza che la merce non fosse stata danneggiata); - che il secondo motivo, che censura l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d