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Ordinanza — n. 20390/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for theft and receipt of stolen goods as inadmissible due to generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20390/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Blege Lina and Quirini Giada inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged their convictions for theft and receipt of stolen goods, arguing generic violations of the criminal code and the principle of reasonable doubt. The court rejected these arguments as insufficient, citing established jurisprudence that requires specific, evidence-based factual reconstructions rather than general legal censure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 648 c.p.: Appeals based on generic legal censure or hypothetical doubts lacking concrete evidentiary support are inadmissible in the cassation stage.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic legal censure reasonable doubt principle theft and receipt cassation jurisdiction limits furto aggravato furti connessi doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
214794); - che il terzo motivo, che paventa la violazione del principio del "ragionevole dubbio", è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 648 c.p.
4, (fatto commesso in Bergamo il 14 novembre 2016) e inflitta, alla sola Quirini, per il delitto di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
4, (fatto commesso in Bergamo il 14 novembre 2016) e inflitta, alla sola Quirini, per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019
Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013
Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BLEGE LINA nato a QUINZANO D'OGLIO il 08/11/1963 QUIRINI GIADA nato a PESCIA il 13/01/1988 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che BLEGE LINA e QUIRINI GIADA hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 5 ottobre 2023, di conferma della condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4, (fatto commesso in Bergamo il 14 novembre 2016) e inflitta, alla sola Quirini, per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. (fatto commesso in località imprecisata in data compresa tra il 2 ed il 14 novembre 2016); - che la comune impugnativa, sottoscritta dal loro difensore, consta di tre motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 648 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di Quirini Giada per il delitto di ricettazione ascrittogli, è generico e manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità «Nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori.» (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, Rv. 278225;

Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Rv. 257432) e, comunque, non consentito in questa sede, in quanto affidato a generiche censure integralmente versate in fatto (vedasi pagg. 3 e 4, punto 2), - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle ricorrenti quali autrici del reato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 3, punto 1, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato la certa riconducibilità del fatto alle imputate ricorrenti sulla base delle dichiarazioni rese da Allam Omar e delle riprese delle telecamere di videosorveglianza), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo, che paventa la violazione del principio del "ragionevole dubbio", è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati , A' acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili.» (Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, Rv. 278237); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa