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Ordinanza — n. 20381/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20381/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20381/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZE' LUANA nato a PALERMO il 07/02/1995 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza pronunciata in data 19 settembre 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a MAZZE LUANA per il reato di cui agli artt. 99, 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 28 settembre 2020); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Mazzè Luana è affidato ad un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20381/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 28 settembre 2020); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Mazzè Luana è affidato ad un solo motivo;

Parole chiave

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furto di lieve entità furto aggravato tentate lesioni personali gravi recidiva nell'infrazione assicurazione contro il furto gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZE' LUANA nato a PALERMO il 07/02/1995 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza pronunciata in data 19 settembre 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a MAZZE LUANA per il reato di cui agli artt. 99, 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 28 settembre 2020); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Mazzè Luana è affidato ad un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza, quando alla indicazione dei punti della sentenza d'appello impugnati, ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 m