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Ordinanza — n. 20378/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for robbery, citing insufficient factual re-evaluation in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20378/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by seven individuals inadmissible. The appellants argued regarding the credibility of the victim, the necessity of further evidence, and the moral complicity in a robbery conviction. The court rejected these claims, noting that the appellate court's reasoning was sufficient and that the cassation stage does not permit a re-examination of factual evidence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely reiterate factual grievances or request a re-evaluation of evidence already adequately addressed by the appellate court without logical or legal flaws.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Factual Re-evaluation Moral Complicity Robbery Conviction Inadmissible Appeal Reasonable Doubt difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARRICA FRANCESCO nato a OZIERI il 24/08/1988 ARRICA LUIGI nato a OZIERI il 14/10/1989 BO DAVIDE nato a OZIERI il 17/02/1994 LEDDA GIULIA nato a OZIERI il 02/10/1990 CORRO JESSICA nato a OZIERI il 08/06/1992 CORRO' MARTINA PAOLA nato a OZIERI il 24/01/1997 BALTOLU ANTONIO nato a OZIERI il 17/11/1990 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Arrica Francesco, Arrica Luigi, Bo Davide, Baltolu Antonio, Ledda Giulia, Corrò Martina Paola e Corrò Jessica; Letta la memoria dell'avv. Giampaolo Murrighile per Ledda e le Corrò; ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Antonio Baltolu reitera stringatamente le censure in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per tutti i delitti contestati, sollecitando una rilettura in fatto del compendio probatorio non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte della congrua motivazione della Corte di appello; che l'unico motivo di ricorso di Francesco Arrica, Luigi Arrica e Davide BO, analogamente, riproduce doglianze prettamente fattuali in tema di attendibilità della persona offesa e degli altri testi, già adeguatamente disattese dai giudici turritani; che il ricorso di Giulia Ledda, Jessica Corrò e Martina Paola Corrò contesta, del pari, i criteri di valutazione della prova in ordine alla credibilità della persona offesa (che in dibattimento avrebbe rettificato quanto esposto in querela), il vizio di motivazione relativamente alle ulteriori emergenze istruttorie (in particolare, le deposizioni degli altri testi presenti alla serata) e la violazione di legge (per quanto attiene al concorso morale nel delitto di rapina e l'inottemperanza al principio del ragionevole dubbio); che la sentenza impugnata ricostruisce i fatti, coerentemente con le risultanze procedimentali puntualmente richiamate, concludendo per l'affermazione di responsabilità per tutti gli imputati, salvo che per la declaratoria di prescrizione, con un percorso giustificativo privo di vizi-logico giuridici e pertanto impermeabile allo scrutinio di legittimità (cfr. pp. 35-39, in risposta alle censure di Baltolu; pp. 29-33, quanto al gravame degli Arrica e di Bo; pp. 40-47, per le Corrò e Ledda); che l'apporto concorsuale delle tre coimputate è correttamente scrutinato, sottolineando il rafforzamento dell'azione delittuosa (cfr. pp. 40-45, ove si sottolinea che le ragazze chiesero da bere direttamente a Bo quando ancora si protraeva la violenza ai danni di Falchi, poi obbligata a servirle, senza pagamento del corrispettivo); rilevato, pertanto, che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm