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Ordinanza — n. 20315/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for driving without license due to unproven lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20315/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Luigi Scerra's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although Scerra argued the lower court's decision lacked sufficient reasoning, the court found the evidence unambiguously proved he drove a car without a license while his driving permit was revoked. The court rejected the request for a new trial because the factual findings were already clearly established in the previous proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging a judgment solely on grounds of insufficient reasoning is inadmissible when the factual matrix and evidence already conclusively establish the defendant's guilt.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of reasoning driving without license driving permit revocation court costs and fine guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCERRA LUIGI nato a CROTONE il 17/10/1989 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; • v/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 3 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Crotone il 22 aprile 2021, con cui Luigi Scerra era stato condannato alla pena di nove mesi di arresto per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011. Ritenuto che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Catanzaro, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali, che convergevano nei confronti di Luigi Scerra (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, sui quali riferiva il teste Euclide Altavilla nel giudizio di primo grado, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a Luigi Scerra, non potendosi dubitare del fatto che l'imputato, il 17 ottobre 2017, era alla guida dell'autovettura Fiat Panda targata DR499M3, pur essendo privo della patente di guida. Ritenuto che la patente di guida era stata revocata a Scerra in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, applicatagli dal Tribunale di Crotone con decreto emesso il 29 ottobre 2015.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Luigi Scerra deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila aro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis