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Ordinanza — n. 20313/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against expulsion order for illegal re-entry after foreign flight.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20313/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Zouhair Mlaiki inadmissible regarding his conviction for illegal re-entry into Italy. The court found the evidence unambiguously showed Mlaiki entered clandestinely after being expelled and flown to Hammamet, rejecting arguments for generic leniency. Consequently, the appeal was dismissed, and Mlaiki was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998: The court rejects appeals where the evidentiary record conclusively demonstrates clandestine re-entry following expulsion, finding no factual basis for generic leniency or procedural irregularities in the execution of the expulsion order.

Parole chiave

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illegal re-entry clandestine entry expulsion order generic leniency illegal immigration Cassazione appeal court costs allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere all'imputato le attenuanti generiche, ex art. 62 -bis cod.
Art. 13, comma 13, d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286
art. 62 -bis cod. pen
Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere all'imputato le attenuanti generiche, ex art. 62 -bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci
pen., che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento alla posizione processuale di Mlaiki (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MLAIKI ZOUHAIR nato il 01/05/1995 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive depositate nell'interesse dell'imputato, proposto avverso la sentenza del 15 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Milano aveva confermato la decisione impugnata, con cui Zouhair Mlaiki era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286, commesso a Legnano il 2 agosto 2020. Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti dalla Polizia Locale di Legnano, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Zouhair Mlaiki, essendo incontroverso che, dopo essere stato espulso dal territorio italiano, venendo accompagnato ad Hammamet con un volo charter, l'imputato rientrava clandestinamente in Italia.

Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere all'imputato le attenuanti generiche, ex art. 62 -bis cod. pen., che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento alla posizione processuale di Mlaiki (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01). Ritenuto che il provvedimento di espulsione conseguente alla condanna dell'imputato non è stato pronunciato dal Tribunale di Busto Arsizio, che, come correttamente evidenziato a pagina 3 della sentenza impugnata, si limitava a «dare atto che non sussistevano impedimenti ad eseguire nuovamente l'espulsione ordinata dal Prefetto, senza con dò adottare una nuova misura».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Zouhair Mlaiki deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci