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Ordinanza — n. 20312/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal fine for illegal knife possession due to lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20312/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Katiuscia Morini inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal possession of a multi-use knife. The court found the investigative evidence from the Carabinieri univocally oriented against the defendant, confirming the illegality of holding the weapon in her bag. Consequently, the court rejected the claim of unmotivated sentencing and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal against a criminal fine for illegal possession of a weapon is inadmissible when the investigative evidence univocally establishes the illegality of the conduct and excludes the alleged mitigating circumstances.

Parole chiave

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illegal possession of weapon criminal fine enforcement procedural inadmissibility univocal investigative evidence exclusion of mitigating circumstances procedural costs award state treasury fine porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131- bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORINI KATIUSCIA nato a MILANO il 28/01/1983 avverso la sentenza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive depositate nell'interesse dell'imputata, proposto avverso la sentenza del 30 novembre 2023, con la quale il Tribunale di Aosta condannava Katiuscia Morini alla pena di 667,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso ad Aosta il 23 aprile 2023. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Tribunale di Aosta nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 23 aprile 2023 dai Carabinieri della Compagnia di Aosta nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Katiuscia, non potendosi dubitare dell'illegittima detenzione del coltello multiuso, lungo venti centimetri, che l'imputata deteneva all'interno di una borsetta. Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo, senza il compimento di ulteriori valutazioni, a escludere l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, tenuto conto della natura della condotta illecita del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa di cui all'art. 131- bis cod. pen. (Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Katiuscia Morini deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci