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Ordinanza — n. 20309/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against rejection of criminal continuance claim due to lack of homogeneity and preordination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20309/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Lodi's rejection of Gianluigi Rossi's request for criminal continuance. The court found the alleged crimes lacked homogeneity and were not preordined due to significant time gaps between offenses. Consequently, the court ruled that repeated offenses do not constitute a criminal lifestyle program but rather fall under distinct sentencing parameters like recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The court holds that for criminal continuance to apply, offenses must be homogeneous and preordined, and that mere repetition of distinct crimes does not demonstrate a unified criminal plan.

Parole chiave

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criminal continuance preordination requirement homogeneity of offenses recidivism distinction procedural inadmissibility reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Lodi rigettava la richiesta avanzata da Gianluigi Rossi, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Lodi rigettava la richiesta avanzata da Gianluigi Rossi, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI GIANLUIGI nato a MILANO il 17/08/1966 avverso l'ordinanza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Lodi rigettava la richiesta avanzata da Gianluigi Rossi, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili n. 10325/21 emessa dallo stesso Tribunale di Lodi e n. 638/22 emessa dal Tribunale di Milano. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Gianluigi Rossi e del fatto che «i tempi trascorsi tra le diverse violazioni sono considerevolmente lunghi [...]»; connotazioni, queste, che impedivano di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio esecutivo (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Rossi, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro dosimetrico rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01;

Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gianluigi Rossi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis