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Ordinanza — n. 20308/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court's refusal of social service placement due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20308/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Pietro Spinelli inadmissible against the Perugia surveillance court's order refusing his request for social service placement. Spinelli argued for alternative measures, but the lower court correctly assessed his conduct and limited indoor observation period, deeming further observation necessary. The court rejected the appeal because it did not identify specific grounds for review but sought a new merit evaluation, which is prohibited.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order refusing alternative measures must identify specific grounds for review; a general request for a new merit evaluation is inadmissible.

Parole chiave

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surveillance court appeal social service placement inadmissible appeal alternative detention measures procedural grounds review proroga della carcerazione preventiva controllo periodico della detenzione semiprigionia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 605 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI PIETRO nato a ROMA il 10/12/1972 avverso l'ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza dell'i febbraio 2024, con la quale, per quanto di interesse ai presenti fini, il Tribunale di sorveglianza di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza di concessione dell'affidamento al servizio sociale richiesto da Pietro Spinelli, in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, ritenendo insussistenti i presupposti della misura alternativa alla detenzione invocata. Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende, in realtà, a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura alternativa invocata, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, richiamando il periodo limitato di osservazione intramuraria del detenuto, che rendeva opportuno «sottoporre Spinelli ad un più congruo periodo di osservazione attraverso la prosecuzione della misura della semilibertà concessa in via provvisoria, misura che consentirà più stringenti controlli [...]». Ritenuto che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non' si può prescindere dal vaglio della condotta illecita del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati oggeti:o di espiazione, in funzione della valutazione prognostica della misura alternativa alla detenzione richiesta (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Pietro Spinelli deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec