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Ordinanza — n. 20307/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20307/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20307/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE CARMINE nato a CASAL DI PRINCIPE il 02/03/1957 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da Carmine Natale, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-4 del provvedimento impugnato. Ritenuto che i reati di cui si assumeva la continuazione non sono omogenei sul piano esecutivo e non erano riconducibili a una preordinazione criminosa, tenuto conto del fatto che nessuno dei reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1, 2 e 4 appare collegato, né direttamente né indirettamente, al ruolo consortile svolto da Carmine Natale in seno al Clan dei Casalesi, così come giudicato dalla residua decisione, come si evince «dalla distanza temporale di alcuni di essi e dalla disomogeneità delle violazioni [...]» poste in essere.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20307/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Carmine Natale deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento 'di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attività criminosa correità responsabilità scemata criminalità persistente crimine organizzato criminalità grave

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da Carmine Natale, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE CARMINE nato a CASAL DI PRINCIPE il 02/03/1957 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da Carmine Natale, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-4 del provvedimento impugnato. Ritenuto che i reati di cui si assumeva la continuazione non sono omogenei sul piano esecutivo e non erano riconducibili a una preordinazione criminosa, tenuto conto del fatto che nessuno dei reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1, 2 e 4 appare collegato, né direttamente né indirettamente, al ruolo consortile svolto da Carmine Natale in seno al Clan dei Casalesi, così come giudicato dalla residua decisione, come si evince «dalla distanza temporale di alcuni di essi e dalla disomogeneità delle violazioni [...]» poste in essere.

Ritenuto, per altro verso, che laddove il vincolo della continuazione sia invocato con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione mafiosa, analogamente al caso di Natale, non è sufficiente il riferimento alla tipologia dei reati e all'astratta omogeneità delle condotte illecite di cui si assume la preordinazione, occorrendo «una specifica indagine sula natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Carmine Natale deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento 'di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci