Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20304/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against surveillance court order regarding impossible cooperation under Art. 58-ter Ord. Pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20304/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a surveillance court order rejecting his request for a declaration of impossible cooperation under Article 58-ter of the Penal Code. The court found the appeal did not identify specific grounds for review but sought a new substantive evaluation of facts already correctly assessed by the lower court, including the appellant's lack of contribution to the drug market and his connections to known criminal figures.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 58-ter Ord. Pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order rejecting a request for a declaration of impossible cooperation is inadmissible if it fails to identify specific grounds for review and instead seeks a new substantive evaluation of facts already correctly assessed by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
impossible cooperation surveillance court inadmissible appeal substantive review drug market insertion criminal associations court costs cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 58-ter Ord. Pen.
stup.), derivante dal suo inserimento stabile nel mercato degli stupefacenti, non era stato fornito alcun apporto processuale idoneo a ritenere applicabile al caso in esame la disciplina dell'art. 58-ter Ord.
Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Ritenuto che, in relazione al reato ostativo per il quali il ricorrente era stato condannato, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIOACCHINO nato a SANT'ANASTASIA il 16/05/1965 avverso l'ordinanza del 31/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive depositate nell'interesse del ricorrente, proposto avverso l'ordinanza emessa il 31 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di accertamento della collaborazione impossibile formulata da Gioacchino Esposito, ai sensi dell'art. 58-ter legge 26 luglio 1974, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di Esposito non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende, in realtà, a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'adozione della declaratoria di inesigibilità della collaborazione controversa, ai sensi dell'art. 58-ter Ord.

Pen., che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli. Ritenuto che, in relazione al reato ostativo per il quali il ricorrente era stato condannato, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), derivante dal suo inserimento stabile nel mercato degli stupefacenti, non era stato fornito alcun apporto processuale idoneo a ritenere applicabile al caso in esame la disciplina dell'art. 58-ter Ord. Pen., nei termini correttamente esplicitati nelle pagine 2 e 3 del provvedimento impugnato, in cui si richiamavano i collegamenti, incontroversi, di Gioacchino Esposito con esponenti di spicco del suo ambiente criminale, come Luigi Bruno, Nicola Annunziata e Alessandro Feracci, sui quali il ricorrente non forniva alcuna indicazione.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gioacchino Esposito deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dells3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i