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Ordinanza — n. 20303/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal denying generic mitigating circumstances despite special mitigation granted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Giuseppe Caliò inadmissible, upholding the Second Instance Court's refusal to grant generic mitigating circumstances. While the defendant was granted a special mitigating circumstance under Article 8 of Legislative Decree No. 152/1991, the court found the factual elements required for generic mitigation were not present. The ruling emphasizes that granting special mitigation does not automatically justify generic mitigation, which requires an independent assessment of all case-specific facts.

Regesto Legislator

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Art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152; The recognition of a special mitigating circumstance does not permit the automatic granting of generic mitigating circumstances, which require an autonomous evaluation of all objective and subjective elements specific to the case.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances special mitigating circumstance inadmissible appeal independent judicial assessment Article 8 Legislative Decree 152/1991 attenuazione della pena indennità di patrocinio contributo per l'assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
Ritenuto che i fatti di reato in contestazione sono incontroversi, controvertendosi, nel caso di specie, del solo diniego delle circostanze attenuanti generiche, a fronte dell'intervenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIO' ANTONINO GIUSEPPE nato il 26/01/1976 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 9 gennaio 2024, con la quale la Corte di assise di appello di Catania confermava la decisione impugnata, emessa nei confronti di Antonino Giuseppe Caliò. Ritenuto che i fatti di reato in contestazione sono incontroversi, controvertendosi, nel caso di specie, del solo diniego delle circostanze attenuanti generiche, a fronte dell'intervenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Ritenuto che la decisione adottata dalla Corte di assise di appello di Catania è rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui gli elementi valutativi posti a fondamento della concessione delle attenuanti generiche, negate a Caliò, devono essere sottoposti a un giudizio autonomo rispetto a quello riguardante il riconoscimento dell'attenuante a effetto speciale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, concessa al ricorrente (tra le altre, Sez.

U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929 - 01). Ritenuto che di questi principi la Corte di merito faceva buon governo, osservando che il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 del decreto- legge n. 152 del 1991, non consente, sic et simpliciter, la concessione delle attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento a Caliò (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonino Giuseppe Caliò deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec