Italian Court dismisses appeal regarding concurrent special aggravating circumstances sentencing calculation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gabriele Montagna inadmissible, upholding the lower court's rejection of his request to recalculate the sentence. Montagna argued for the application of general sentencing rules, while the Court affirmed that special aggravating circumstances require a specific derogatory regime excluding the general balancing test. Consequently, the Court ruled that the correct legal framework mandates a distinct calculation method for these concurrent circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629, comma 2 cod. pen.; Art. 416-bis.1 cod. pen.: In cases of concurrent special aggravating circumstances, the general sentencing balancing rule does not apply, but rather the autonomous derogatory discipline governing the specific inasprimento of the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso,proposto da: MONTAGNA GABRIELE nato a NAPOLI il 26/09/1966 avverso l'ordinanza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 28 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da Gabriele Montagna, finalizzata a ottenere la rideterminazione della pena irrogata dal Tribunale di Napoli per effetto della contestuale applicazione dell'aggravante di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. e dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. Ritenuto che, nel caso di specie, la contestuale applicazione delle aggravanti conseguiva al corretto recepimento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui:
«Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prévede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà» (Sez. 2, n. 28726 del 08/03/2016, Buonanno, Rv. 267220 - 01).
Ritenuto, pertanto, che, nelle ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti a effetto speciale, l'aggravante di cui all'art. 416 bfs.1 cod. pen. deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento circostanziale, atteso che a tale circostanza, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., erroneamente invocata dalla difesa del ricorrente, ma l'autonoma disciplina derogatoria che prevede inasprimento del trattamento sanzionatorio (tra le altre, Sez. 2, n. 9526 del 17/12/2021, dep. 2022, Biancoviso, Rv. 282791 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gabriele Montagna deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis