Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20301/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against prison sentence substitution due to high recidivism risk and criminal conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20301/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a request to substitute a prison sentence with public utility work. The appellant, Impellizzeri, argued for alternative measures, but the court found the trial court correctly assessed his high recidivism risk based on multiple prior convictions for property crimes and fraud since 2008. Consequently, the court ruled that evaluating the defendant's illicit conduct is essential for prognosticating alternative measures, rendering the appeal legally unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689; The Court of Cassation holds that for granting alternative measures to detention, the court must evaluate the defendant's illicit conduct preceding and following the crimes to assess recidivism risk, rejecting appeals that seek a new substantive review of these established facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
substitution of penalty public utility work recidivism risk property crimes inadmissible appeal penitentiary law fraudulent bankruptcy precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPELLIZZERI SALVATORE nato a CATANIA il 17/09/1961 avverso l'ordinanza del 21/02/2024 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 21 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di Bergamo rigettava l'istanza di sostituzione della pena di due anni, nove mesi, dieci giorni di reclusione e 1.500,00 irrogata a Salvatore Impellizzeri con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o con altra misura prevista dall'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689. irrt-4r4e2t-i a Ritenuto che il ricorso in esamerrt5-n individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende, in realtà, a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione delle misure sostitutive della pena detentiva irrogata a Salvatore Impellizzeri, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di Bergamo.

Ritenuto che il Tribunale di Bergamo valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando l'elevata caratura criminale del ricorrente, che imponeva di ritenere elevato il pericolo di recidiva, tenuto conto del fatto che, a partire dal 2008, Impellizzeri aveva «riportato plurime condanne per reati contro il patrimonio o comunque connotate da finalità di profitto [...], sino all'ultimo reato di bancarotta fraudolenta commesso il 28/1/2021». Ritenuto che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione o di una pena sostitutiva, non si può prescindere dal vaglio della condotta illecita del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica della misura richiesta (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01) Per queste ragioni, il ricorso proposto da Salvatore Impellizzeri deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec