Cassation court dismisses appeal against GIP sentencing for application of penalty upon request due to lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Nicola Strambelli inadmissible against a first-instance judgment imposing a fine and imprisonment. The lower court correctly applied Article 444 of the Code of Criminal Procedure for penalties requested by the parties, finding the GIP's reasoning specific and congruous regarding the defendant's liability. Consequently, the court rejected the arguments as manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In proceedings for the application of penalty upon request, the investigating judge must verify the accuracy of legal aspects and the proportionality of the requested penalty, and the appeal is inadmissible if the judge's reasoning is specific and free from evident non-punishment grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAMBELLI NICOLA nato a BARI il 06/02/1974 avverso la sentenza del 19/01/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19 gennaio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Inanr applicava a Nicola Strambelli, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di 3.000,00 euro di reclusione e 1.200,00 euro di multa. Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati a Nicola Strambelli, si soffermava in termini congrui sul giudizio di responsabilità formulato nei confronti dell'imputato. Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez.
U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicola Strambelli deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i