Cassation court dismisses parole permission appeal due to new criminal detention and ongoing execution of sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Armando Battaglia's appeal against the rejection of his parole permission inadmissible. Battaglia argued for release, but the lower court found no evidence excluding his ties to organized crime and noted he was detained for new offenses with an ongoing execution of an eleven-year sentence. Consequently, the court rejected the request, ruling that the applicant remains subject to criminal detention and the existing penalty execution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30-ter Ord. pen.; Art. 4-bis, comma 1-bis Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against the rejection of a parole permission is inadmissible when the applicant is detained for new offenses with an ongoing execution of a sentence, precluding the assessment of rehabilitation criteria.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA -sul ricorso proposto da: BATTAGLIA ARMANDO nato a BARI il 04/04/1982 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l'istanza di permesso premio presentata da Armando Battaglia, ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l'istanza di permesso premio presentata da Battaglia, ex art. 30-ter Ord. pen., nel rispetto della previsione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., non essendo emersi elementi che consentissero di «escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata [...] e con il contesto nel quale il reato è stato commesso [...] tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile [...]».
Ritenuto, in proposito, che Battaglia dopo essere stato scarcerato il 10 marzo 2023, avendo scontato un titolo esecutivo comprensivo di reati ostativi, ex art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., veniva nuovamente arrestato I'll agosto 2024, per una pluralità di reati, una parte dei quali connotati da ostatività, risultando contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Ritenuto che, allo stato, Armando Battaglia risulta detenuto per un titolo esecutivo ostativo, riguardante la pena di undici anni, due mesi e venti giorni, tanto è vero che il Pubblico ministero emetteva nei confronti del ricorrente un ordine di carcerazione senza disporre la sospensione della pena posta in esecuzione.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Armando Battaglia deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso