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Ordinanza — n. 20297/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for continuance of crimes due to lack of premeditation and heterogeneity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20297/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Patti's appeal inadmissible regarding his request for the continuance of crimes under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. Patti argued for a unified sentencing scheme based on premeditated criminal planning, but the court found the offenses heterogeneous and committed over a wide timeframe from 2013 to 2018. Consequently, the court ruled that the acts did not demonstrate a pre-ordained criminal program, distinguishing them from recidivism or habitual crime.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; The continuance of crimes requires a pre-ordained criminal program, which is absent when offenses are heterogeneous, temporally distant, and sanctioned by different legal parameters such as recidivism or habitual crime.

Parole chiave

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continuzione delitti preordinazione criminale eterogeneità fattispecie recidiva e abitualità art. 671 codice penale inammissibilità ricorso Corte di Cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 19 dicembre 2023, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo rigettava la richiesta avanzata da Vincenzo Patti, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 19 dicembre 2023, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo rigettava la richiesta avanzata da Vincenzo Patti, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATTI VINCENZO nato a PALERMO il 09/07/1973 avverso l'ordinanza del 19/12/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 19 dicembre 2023, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo rigettava la richiesta avanzata da Vincenzo Patti, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Vincenzo Patti e dell'ampiezza dell'arco temporale in cui tali reati erano stati commessi, compreso tra il 27 novembre 2013 e il 3 dicembre 2018, che impedivano di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio esecutivo (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Vincenzo Patti, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01;

Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Vincenzo Patti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis