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Ordinanza — n. 20296/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20296/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20296/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELSO DAVIDE nato a CATANIA il 26/01/1991 avverso l'ordinanza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Agrigento dichiarava inammissibile l'istanza proposta da Davide Celso, finalizzata a ottenere la declaratoria di illegalità della pena che gli era stata irrogata con la sentenza irrevocabile emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 22 luglio 2016. Ritenuto che l'istanza presentata da Celso, costituendo una mera riproposizione della richiesta già decisa dal Tribunale di Agrigento, imponeva l'applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istante si limita a reiterare un'istanza precedentemente rigettata, configurandosi, in tali casi, una preclusione allo stato degli atti, superabile quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della pregressa decisione (tra le altre, Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, Prestianni, Rv. 227329 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20296/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533 - 01). Ritenuto che tali conclusioni appaiono pienamente rispettose della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la preclusione processuale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non opera in senso assoluto e inderogabile - coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quanto si verifica nel processo di cognizione, con il quale non può stabilirsi un'assimilazione sistematica sul punto - ma comporta una valutazione allo stato degli atti, tenendo conto della prospettazione difensiva (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione ritiro della domanda di revisione impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione impugnabilità di decisioni incidentali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELSO DAVIDE nato a CATANIA il 26/01/1991 avverso l'ordinanza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Agrigento dichiarava inammissibile l'istanza proposta da Davide Celso, finalizzata a ottenere la declaratoria di illegalità della pena che gli era stata irrogata con la sentenza irrevocabile emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 22 luglio 2016. Ritenuto che l'istanza presentata da Celso, costituendo una mera riproposizione della richiesta già decisa dal Tribunale di Agrigento, imponeva l'applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istante si limita a reiterare un'istanza precedentemente rigettata, configurandosi, in tali casi, una preclusione allo stato degli atti, superabile quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della pregressa decisione (tra le altre, Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, Prestianni, Rv. 227329 - 01;

Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533 - 01). Ritenuto che tali conclusioni appaiono pienamente rispettose della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la preclusione processuale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non opera in senso assoluto e inderogabile - coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quanto si verifica nel processo di cognizione, con il quale non può stabilirsi un'assimilazione sistematica sul punto - ma comporta una valutazione allo stato degli atti, tenendo conto della prospettazione difensiva (tra le altre, Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Davide Celso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso