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Ordinanza — n. 20295/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to incorrect calculation of fine reduction under attempted offense provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20295/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Concetta Alberti inadmissible regarding a sentence reduction error. The appellant argued the fine was reduced by one-third while the detention was reduced by half, contradicting the statutory rule for attempted offenses. The court found the lower court's record showed both penalties were correctly reduced by one-third, rejecting the claim of unequal application.

Regesto Legislator

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Art. 56 c.p.; Art. 57 c.p.: When a crime is attempted, the statutory penalty must be reduced by one-third; any claim that detention and fine reductions differ in this context is unfounded if the record confirms uniform application.

Parole chiave

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attempted offense reduction criminal fine calculation sentencing disparity claim inadmissible appeal Cassazione procedural rule alleggerimento della pena modalità di calcolo dell'ammenda errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 56 c.p.
Art. 57 c.p.
art. 56 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTI CONCETTA nato a CATANIA il 16/12/1973 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Catania, pronunciandosi a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte, in riforma della decisione impugnata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a Concetta Alberti in un anno, dieci giorni di reclusione e 2.554,00 euro di multa. Ritenuto che, secondo la difesa del ricorrente, la Corte di appello di Catania, procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio applicato a Concetta Alberti, quantificava la pena pecuniaria per il reato di cui al capo A in 80,00 euro anziché in 60,00 euro di multa, operando la riduzione di un terzo della pena base, a differenza di quanto disposto per la pena detentiva, quantificata in tre mesi di reclusione, per la quale era stata applicata la riduzione della metà della pena base, stabilità in sei mesi di reclusione.

Ritenuto che non corrisponde al vero che la pena detentiva e quella pecuniaria erano state ridotte in misura differente, risultando entrambe ridotte di un terzo, come evidenziato a pagina 4 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che la pena base per il reato di cui al capo A, quantificata in sei mesi di reclusione e 180,00 euro di multa doveva «essere ridotta di un terzo per il tentativo ex art. 56 c.p. a mesi 4 e C 120 [...]». Per queste ragioni, il ricorso proposto da Concetta Alberti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i