Ordinanza — n. 20294/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCABASCIO ALESSANDRO nato a PALERMO il 05/05/1973 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; • Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava l'appello contro il provvedimento di applicazione della libertà vigilata, disposta nei confronti Alessandro Arcabascio per la durata di tre anni, conseguente alla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Palermo il 24 luglio 2015. Ritenuto che il ricorso di Arcabascio, pur censurando l'incongrua valutazione dei presupposti per l'applicazione della libertà vigilata, chiede una rivalutazione della pericolosità sociale del ricorrente, su cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia si soffermava in termini ineccepibili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20294/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alessandro Arcabascio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCABASCIO ALESSANDRO nato a PALERMO il 05/05/1973 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava l'appello contro il provvedimento di applicazione della libertà vigilata, disposta nei confronti Alessandro Arcabascio per la durata di tre anni, conseguente alla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Palermo il 24 luglio 2015. Ritenuto che il ricorso di Arcabascio, pur censurando l'incongrua valutazione dei presupposti per l'applicazione della libertà vigilata, chiede una rivalutazione della pericolosità sociale del ricorrente, su cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia si soffermava in termini ineccepibili.
Ritenuto che l'applicazione della misura di sicurezza veniva giustificata dall'affiliazione del ricorrente nella famiglia mafiosa di Partinico, per il quale era stato condannato dalla Corte di appello di Palermo, con la decisione sopra richiamata, che dava conto del ruolo di uomo di fiducia dei vertici della consorteria criminale in questione svolto da Arcabascio nel corso degli anni. Ritenuto che il provvedimento impugnato assicura il giusto contemperamento tra la necessità di impedire la commissione di ulteriori violazioni penali da parte di Arcabascio e i suoi diritti individuali, il cui rispetto veniva garantito dal percorso argomentativo esplicitato nel provvedimento impugnato, che si soffermava in termini congrui sull'attualità dei collegamenti consortili esistenti tra il ricorrente e la famiglia mafiosa di Partinico (tra le altre, Corte cost., sent. n. 306 del 1993).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alessandro Arcabascio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis