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Ordinanza — n. 20289/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to confirmed treatment program violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sava Sorin Craciun inadmissible, upholding the Genoa Supervision Tribunal's revocation of his probation. The Tribunal correctly identified multiple violations of the treatment program, including a specific breach on February 3, 2023, and subsequent non-compliant behaviors reported by the SER.T. The court affirmed that assessing the inmate's conduct before and after the crimes is essential for evaluating the prognosis of alternative measures and their effectiveness within the treatment process.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassation holds that appeals against probation revocation based on treatment program violations are inadmissible when the lower court's assessment of the inmate's conduct is supported by evidence and aligns with established case law regarding the necessity of evaluating behavioral compliance for the efficacy of alternative measures.

Parole chiave

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probation revocation treatment program violations inadmissible appeal penitentiary supervision behavioral prognosis alternative measures Cassa delle ammende sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRACIUN SAVA SORIN nato il 09/10/1986 avverso l'ordinanza del 11/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; • v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive depositate nell'interesse del ricorrente, proposto avverso l'ordinanza dell'Il gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova revocava l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Sava Sorin Craciun a decorrere dalla data del 3 febbraio 2023, in cui veniva accertata la prima delle violazioni delle prescrizioni del programma trattamentale che era stato predisposto per il condannato. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando le numerose violazioni delle prescrizioni del programma trattamentale poste in essere da Sava Sorin Craciun.

La prima di tali violazioni, in particolare, si verificava il 3 febbraio 2023 ed era seguita da ulteriori condotte inottemperanti, che venivano segnalate con le note trasmesse dal SE.R.T. di Ancona nelle date del 18 dicembre 2023 e del 29 dicembre 2023. Ritenuto che le conclusioni del Tribunale di sorveglianza di Genova appaiono rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari concessi e della loro efficacia rispetto al processo trattamentale intrapreso dal condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Sava Sorin Craciun deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci