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Ordinanza — n. 20287/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for failure to comply with mandatory travel document order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20287/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Gabriele Ascione inadmissible, rejecting his claim of unmotivated sentencing. Ascione argued for a retrial based on alleged procedural flaws, but the court found the evidence overwhelmingly unfavorable to him. The decision relied on his prior police records and confirmed his violation of a mandatory travel document order.

Regesto Legislator

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Art. 76 comma 3 d.lgs. 159/2011; Art. 600 c.p.; The appeal against a conviction for failure to comply with a mandatory travel document order is inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and supported by unambiguous evidence of the violation and the offender's social danger.

Parole chiave

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mandatory travel document order failure to comply inadmissible appeal social danger assessment prior police records procedural logic review penal sanction enforcement assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76 comma 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello dell'Aquila aveva confermato la decisione impugnata, con cui Gabriele Ascione era stato condannato alla pena di un mese e cinque giorni di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs.
Art. 600 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE GABRIELE nato a NAPOLI il 05/09/1965 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello dell'Aquila aveva confermato la decisione impugnata, con cui Gabriele Ascione era stato condannato alla pena di un mese e cinque giorni di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Pescara il 30 giugno 2021 e il 2 luglio 2021. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Firenze, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Gabriele Ascione, non potendosi dubitare dell'inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Pescara il 30 aprile 2019, essendo stato l'imputato controllato dagli agenti della Questura di Pescara, in ben due occasioni, mentre si trovava in Via Via Venezia e in Piazza Largo Madonnina. Ritenuto che la Corte territoriale evidenziava che la pericolosità sociale di Gabriele Ascione doveva ritenersi dimostrata dai suoi numerosi precedenti di polizia, che venivano correttamente richiamati nel provvedimento impugnato, che non consentivano di rivalutare il giudizio negativo formulato nei confronti dell'imputato dal Questore di Pescara (Sez.

F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gabriele Ascione deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis