Ordinanza — n. 20286/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKALLI RENATO nato il 24/03/1989 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 14 settembre 2023, con la quale la Corte di appello di Ancona confermava la decisione impugnata, con cui Renato Bakalli era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Porto San'Elpidio il 12 maggio 2021. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che, sotto il profilo dosimetrico, risulta vagliato dalla Corte di appello di Ancona, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20286/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Porto San'Elpidio il 12 maggio 2021. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che, sotto il profilo dosimetrico, risulta vagliato dalla Corte di appello di Ancona, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKALLI RENATO nato il 24/03/1989 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 14 settembre 2023, con la quale la Corte di appello di Ancona confermava la decisione impugnata, con cui Renato Bakalli era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Porto San'Elpidio il 12 maggio 2021. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che, sotto il profilo dosimetrico, risulta vagliato dalla Corte di appello di Ancona, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).
Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Renato Bakalli, che veniva trovato in possesso di un'arma da taglio di notevole potenzialità offensive, costituita da un coltello a serramanico con una lama lunga dieci centimetri. Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento a Bakalli, tenuto conto dei suoi numerosi pregiudizi penali (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Renato Bakalli deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso