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Ordinanza — n. 20285/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to prove inability to pay fines despite poverty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20285/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Salvatore Regina inadmissible, upholding his conviction for failing to pay a fine installment. Regina argued he was too poor to pay, but the court rejected this without sufficient evidence beyond a simple assertion of indigence. Consequently, the appeal was dismissed, and Regina was ordered to pay court costs and the fine amount to the state.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011; Art. 131-bis cod. pen.: The burden of proving inability to pay fines requires more than a mere assertion of poverty; the court must verify the impossibility of payment through adequate allegations.

Parole chiave

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failure to pay fines indigence burden of proof public security surveillance inadmissible appeal court costs liability sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda pena residua

Disposizioni normative citate

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Art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 31 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Salvatore Regina era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che tali connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che tali connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGINA SALVATORE nato a ALCAMO il 23/09/1979 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 31 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Salvatore Regina era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso ad Alcamo il 10 marzo 2020. Ritenuto che i fatti di reato in contestazione, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, risultando dimostrato che Regina ometteva di versare la somma di 800,00 euro alla Cassa delle ammende, per la quale era stata prevista la rateizzazione in quattro rate mensili, nel termine di novanta giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza irrogata dal Tribunale di Trapani il 27 giugno 2019 e notificata l'11 ottobre 2019.

Ritenuto che il percorso argomentativo della Corte di appello di Palermo, in assenza di adeguate allegazioni difensive, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova dell'impossibilità di versare la cauzione per indisponibilità di risorse economiche, comporta «un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza [...]» (Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere, Rv. 262208 - 01). Ritenuto che tali connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Salvatore Regina deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci