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Ordinanza — n. 20284/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for drug market participant who failed to pay fines despite claiming poverty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20284/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Paolo Rizzo inadmissible, upholding his four-month prison sentence for failing to pay a fine. Although Rizzo argued he lacked funds, the court found his long-term involvement in the drug market, evidenced by a 2015 arrest for transporting hashish, made his poverty claim implausible. Consequently, the court rejected his defense and ordered him to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011; The burden of proving inability to pay a fine requires more than a simple assertion of poverty; a history of criminal activity in the drug market negates the plausibility of such a claim.

Parole chiave

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drug market participant failure to pay fine inability to pay burden poverty defense rejection Cassazione ordinanza penal sanctions enforcement indagine su reati finanziari sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 15 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Paolo Rizzo era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO PAOLO nato a PALERMO il 08/07/1963 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 15 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Paolo Rizzo era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a Palermo il 3 luglio 2019. Ritenuto che i fatti di reato in contestazione, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, risultando dimostrato che Rizzo ometteva di versare la somma di 750,00 euro alla Cassa delle ammende, nel termine di trenta giorni dalla notifica della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza irrogata dal Tribunale di Palermo il 14 luglio 2017 e notificata il 3 giugno 2019.

Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo, in assenza di adeguate allegazioni difensive, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova dell'impossibilità di versare la cauzione per indisponibilità di risorse economiche, comporta «un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza [...]», come nel caso di Rizzo (Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere, Rv. 262208 - 01). Ritenuto, peraltro, che l'inserimento, stabile e pluriennale, del ricorrente nell'ambiente del mercato degli stupefacenti - che risulta dimostrato dal fatto che, nel dicembre del 2015, era stato arrestato mentre trasportava cinque chilogrammi di hashish - non consente di ritenere plausibili le argomentazioni sostenute dal ricorrente sulla sua condizione di indisponibilità economica.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Paolo Rizzo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci